Il presente servizio è finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione automatizzata dell’istanza di risarcimento danni che il/la sottoscrivente ritiene imputabili all’Amministrazione Comunale.
Tipologie di danni risarcibili
Possono costituire oggetto della presente istanza le seguenti tipologie di danno:
- Danni fisici, quali lesioni o fratture derivanti da cadute causate da dissesti del manto stradale o altre carenze infrastrutturali;
- Danni materiali, ad esempio danni a veicoli o beni mobili causati da buche non segnalate o da altri elementi pericolosi presenti sul suolo pubblico;
- Spese legali e somme corrisposte a titolo di risarcimento, qualora derivanti da contenziosi nei confronti dell’Amministrazione;
- Incidenti attribuibili a omessa o inadeguata manutenzione, quali il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica o la caduta di alberature non correttamente gestite.
Esclusioni
Non rientrano tra i danni risarcibili:
- Danni provocati da eventi naturali eccezionali e non prevedibili, quali terremoti, alluvioni, o altri fenomeni atmosferici straordinari;
- Danni imputabili a comportamento negligente del cittadino, ad esempio disattenzione dovuta all’uso di dispositivi elettronici durante la deambulazione;
- Danni verificatisi in situazioni in cui l’Amministrazione ha adempiuto agli obblighi di segnalazione e manutenzione, come nel caso di pericoli già evidenziati tramite apposita cartellonistica o transennamenti.
I dati forniti attraverso il presente modulo saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente ai fini di una valutazione preliminare di ammissibilità dell’istanza.
A seguito di tale verifica, l’Amministrazione provvederà a trasmettere la segnalazione alla compagnia di assicurazione competente, che gestirà il procedimento risarcitorio secondo le modalità previste dal contratto. La compagnia si occuperà di:
- effettuare l’analisi tecnica e peritale del caso;
- intrattenere i contatti con il danneggiato;
- comunicare l’esito della valutazione, con eventuale riconoscimento del risarcimento.
Si precisa che l’Amministrazione comunale non interviene nelle valutazioni tecniche e non può disporre direttamente l’erogazione di somme a titolo di risarcimento, attività riservata esclusivamente alla compagnia assicurativa sulla base degli obblighi contrattuali in essere.